Martedì 12 Gennaio 2010 19:08
DETRAZIONE 36% SUI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE: Modalità e procedure per la richiesta
La legge 23.12.2009 numero 191 – meglio nota come la “finanziaria 2010” – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 302 del 30.12.2009, entrata in vigore il 01.01.2010, ha prorogato per l’anno 2010 le agevolazioni fiscali in favore dei proprietari di immobili che vi eseguano lavori di ristrutturazione.
In particolare, il proprietario di una unità immobiliare, appartenente a qualsiasi categoria catastale, ed anche avente natura rurale, quando intende effettuarvi lavori di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, per beneficiare del menzionato vantaggio fiscale, deve inviare apposita comunicazione di inizio lavori, a mezzo raccomandata A.R., al:
CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – AGENZIA DELLE ENTRATE, VIA RIO SPARTO N° 21, 65129 PESCARA, utilizzando e compilando il modulo scaricabile dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
Alla comunicazione va allegata tutta la documentazione di natura edilizia inerente i lavori a farsi (permesso di costruire, denunzia di inizio attività (DIA), domanda di accatastamento, ricevute ICI).
Il vantaggio fiscale consiste in una detrazione IRPEF pari al 36% delle spese sostenute, calcolata per un ammontare massimo di spesa pari ad €48.000,00.
In sintesi, il contribuente proprietario di un immobile che via abbia eseguito lavori di ristrutturazione per un importo non superiore ad €48.000,00 (o comunque sino a quell’importo) può detrarre dalla imposta IRPEF da pagare, una somma pari al 36% delle spese effettuate per i lavori di ristrutturazione; detrazione che viene ripartita in dieci rate annuali di pari importo.
Si precisa che la natura del descritto beneficio fiscale è di vera e propria detrazione e non già di rimborso, pertanto, ad esempio se l’IRPEF da pagare è pari ad € 100 e la detrazione annuale, fatti i dovuti calcoli, è pari ad € 130, il contribuente non pagherà nulla (100 = 100) ma non otterrà il rimborso dei residui €30.
fonte: http://www.fiscaleweb.com/2010/01/11/detrazione-36-modalita-e-procedure-per-la-richiesta