L'indennità spetta quando il lavoratore può far valere:
Per i primi 120 giorni, l'indennità giornaliera non può superare il 35% della retribuzione media giornaliera (la percentuale sale al 40% per i periodi successivi), nei limiti di un importo massimo mensile lordo di € 858,58, elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.857,48.
L’indennità può essere riscossa con bonifico bancario o postale o pressi gli sportelli di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell'anno precedente, e comunque per un periodo non superiore a 180 giornate.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN completo e il numero di conto corrente.La domanda va presentata all'Inps, su appositi moduli reperibili presso le Sedi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici dell’Inps e nella sezione “Moduli” del sito internet.
Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione indispensabile, come previsto dall’art. 1 comma 783 della legge 296/06.